1. L'articolo 52 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«Art. 52. - (Ciclomotori e quadricicli leggeri). - 1. I ciclomotori sono veicoli a
a) motore di cilindrata non superiore a 50 cc, se termico;
b) capacità di sviluppare su strada orizzontale una velocità fino a 45 Km/h.
2. I ciclomotori a tre ruote possono, per costruzione, essere destinati al trasporto di merci. La massa e le dimensioni sono stabilite in adempimento delle direttive comunitarie a riguardo, con decreto del Ministro dei trasporti o, in alternativa, in applicazione delle corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nelle raccomandazioni o nei regolamenti emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite - Commissione economica per l'Europa, recepiti dal Ministero dei trasporti, ove a ciò non osti il diritto comunitario.
3. I quadricicli leggeri sono veicoli a motore a quattro ruote aventi le seguenti caratteristiche:
a) massa a vuoto inferiore o pari a 350 kg, esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici;
b) capacità di sviluppare su strada orizzontale una velocità fino a 45 km/h;
c) motore di cilindrata non superiore a 50 cc, se ad accensione comandata;
d) se equipaggiati con motori ad accensione spontanea, potenza massima netta inferiore o uguale a 4 kW;
e) se equipaggiati con motore elettrico, potenza nominale continua massima inferiore o uguale a 4 kW.
4. Ai fini del presente codice i quadricicli leggeri sono equiparati ai ciclomotori.
5. Le caratteristiche dei veicoli di cui al presente articolo devono risultare per costruzione. Nel regolamento sono stabiliti i criteri per la determinazione di tali caratteristiche e le modalità per il controllo delle medesime, nonché le prescrizioni tecniche atte a evitare l'agevole manomissione degli organi di propulsione.